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Sidro di mele

Sidro di Mele

Sidro di Mele e Normative Europee: Cosa Prevede il Regolamento (UE) n. 1308/2013

Marusca

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Indice

Il sidro di mele è una bevanda sempre più apprezzata in Europa e nel mondo, sia per il suo gusto unico che per la sua versatilità in cucina e nei cocktail. Ma, per essere commercializzato in conformità con le leggi europee, il sidro di mele deve rispettare una serie di normative precise. Il riferimento principale è il Regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, inclusi i prodotti alcolici di origine agricola come il sidro di mele.

Cos’è il Regolamento (UE) n. 1308/2013

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 è la base giuridica per la gestione e il controllo dei mercati agricoli in Europa. Questo regolamento mira a garantire condizioni di concorrenza leale, standard di qualità e trasparenza per i consumatori. Il testo disciplina una vasta gamma di prodotti agricoli, tra cui i prodotti alcolici derivati da materie prime agricole, come il sidro di mele.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la qualità, la trasparenza e la sostenibilità del settore del sidro di mele in Europa. Attraverso norme precise su produzione, etichettatura e protezione delle denominazioni di origine, il regolamento offre vantaggi sia ai produttori che ai consumatori.

Rispettare queste norme non è solo un obbligo legale, ma anche un’opportunità per accedere a nuovi mercati e valorizzare la tradizione del sidro di mele come prodotto di eccellenza europea.

La Classificazione del Sidro di Mele nel Regolamento

All’interno del Regolamento (UE) n. 1308/2013, il sidro di mele è classificato nel settore “Alcole etilico di origine agricola“. Questo settore include bevande alcoliche prodotte da frutta fermentata, in particolare mele e pere.

La classificazione è essenziale perché stabilisce le regole specifiche a cui i produttori di sidro devono attenersi per poter commercializzare i loro prodotti all’interno dell’Unione Europea.

Obiettivi del Regolamento per il Sidro di Mele

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 si propone diversi obiettivi relativi al sidro di mele, tra cui:

  • Garantire la qualità e la sicurezza alimentare: il regolamento impone standard di qualità per la produzione e la lavorazione del sidro di mele.
  • Promuovere la trasparenza del mercato: i consumatori devono avere accesso a informazioni chiare sui prodotti che acquistano.
  • Rafforzare la concorrenza leale tra i produttori: il regolamento mira a prevenire pratiche commerciali sleali tra i produttori di sidro.
  • Tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche: le etichette devono essere conformi alle normative europee, proteggendo i prodotti locali.

Norme di Produzione e Qualità del Sidro di Mele

Le regole di produzione del sidro di mele stabilite dal regolamento riguardano:

  • Composizione del prodotto: il sidro di mele deve essere ottenuto esclusivamente dalla fermentazione del succo di mele. Non è consentita l’aggiunta di sostanze non naturali o non specificate.
  • Standard di qualità: il sidro deve rispettare precisi requisiti di qualità relativi a gusto, aroma, colore e contenuto alcolico.
  • Etichettatura: l’etichetta del sidro di mele deve fornire informazioni chiare e trasparenti sulla provenienza, il metodo di produzione e il contenuto alcolico.

Etichettatura e Trasparenza per i Consumatori

Il regolamento richiede che le etichette dei prodotti rispettino standard rigorosi, tra cui:

  • Nome del prodotto: l’etichetta deve indicare chiaramente se il prodotto è “sidro di mele”.
  • Provenienza: è obbligatorio indicare il paese o la regione di origine delle mele utilizzate.
  • Gradazione alcolica: la percentuale di alcol in volume (ABV) deve essere chiaramente indicata.
  • Denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP): se il sidro è protetto da una DOP o IGP, questa informazione deve essere specificata.

Protezione delle Denominazioni di Origine (DOP) e delle Indicazioni Geografiche (IGP)

Un aspetto cruciale del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è la protezione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Questi marchi garantiscono la qualità e la tracciabilità del sidro di mele legato a un territorio specifico. I produttori che desiderano utilizzare la DOP o l’IGP devono rispettare standard produttivi rigorosi e sottoporsi a controlli periodici.

Organizzazioni di Produttori e Sostenibilità

Il regolamento incoraggia la formazione di organizzazioni di produttori (OP), che hanno il compito di migliorare la competitività del settore e promuovere la sostenibilità. Le OP possono accedere a fondi europei per progetti di innovazione, marketing e sostenibilità ambientale, il che è particolarmente rilevante per i produttori di sidro di mele biologico o a basso impatto ambientale.

Impatto per i Produttori di Sidro di Mele

Per i produttori di sidro di mele il rispetto del Regolamento (UE) n. 1308/2013 comporta una serie di vantaggi e obblighi, tra cui:

  • Accesso ai mercati internazionali: i produttori che rispettano le regole possono vendere il sidro in tutti i paesi dell’UE senza ostacoli normativi.
  • Standardizzazione della produzione: il regolamento promuove la coerenza nella qualità e nella trasparenza del prodotto.
  • Controlli e certificazioni: i produttori devono essere disposti a sottoporsi a controlli periodici per garantire la conformità alle norme.

Redazione sidrodimele.it

"Quando viaggio ci sono due cose che amo fare: fotografare e gustare un ottimo sidro locale."
Marusca Marranci